IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato
dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009,
n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del
recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e'
stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
in data 10 aprile 2014;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Recupero forfettizzato
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da
quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o
del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono
recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata
al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei
confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.
Art. 2
Recupero per intero e per quota
1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la
consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della
sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e
la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma
2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive
modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.
In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e'
operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di
solidarieta', in parti uguali.
2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo
stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative
alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle
funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella
loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero
delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza
vincolo di solidarieta', in parti uguali.
Art. 3
Disposizioni finali
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del
presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate
dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di
condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente
regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del
regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua
ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la
sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore
del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore
del presente regolamento.
2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013,
n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e'
abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3,
comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad
applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza
di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto
ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 giugno 2014
Il Ministro della giustizia: Orlando
Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni,
reg.ne - succ. n. 2324
Tabella A
Definizioni del processo in primo grado
1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari -
art. 447 codice di procedura penale:
a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del
procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60
euro;
2) Definizione del processo in udienza preliminare:
a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato -
Importo: 150 euro;
b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del
procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60
euro;
3) Definizione del processo in giudizio:
a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di
decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;
b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di
citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato
- Importo: 150 euro;
c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di
giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;
d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di
giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;
e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di
citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;
f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle
parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del
procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito
di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro;
g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice
di pace - Importo: 150 euro;
h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo:
maggiorazione di 30 euro;
4) Definizione del processo mediante remissione di querela:
a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di
querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro;
b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di
querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro;
5) Definizione del processo mediante oblazione:
a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di
domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e
in ogni altro caso - Importo: 80 euro.
Giudizi di impugnazione
1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese
del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia
con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in
esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro;
2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione
di 30 euro;
3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese
del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia
con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro.
Altri procedimenti
Importo: 60 euro.